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Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"____________________ Capo I Art. 1. (Cooperazione con Stati stranieri) 1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»; b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: «a favore delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;». 2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione. 3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi. Art. 2. (Comitato per il coordinamento 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: «Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) - 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato «Comitato». 2. Il Comitato è presieduto dal
Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o
da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi
trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome. Art. 3. (Politiche migratorie) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «ogni tre anni» sono inserite le seguenti: «salva la necessità di un termine più breve». 2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente». Art. 4. (Ingresso nel territorio dello Stato) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal
seguente: Art. 5. (Permesso di soggiorno) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite le seguenti: «, e in corso di validità,»; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Lo straniero che richiede il
permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici»; d) al comma 3, le lettere b)
e d) sono abrogate; «3-bis. Il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.
La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può
superare: b) in relazione ad un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico. 3-quater. Possono inoltre soggiornare
nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di
due anni. f) il comma 4 è sostituito dal
seguente: Art. 6. (Contratto di soggiorno per lavoro 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per
lavoro subordinato) - 1. Il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione europea o apolide, contiene: b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. 2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione». 2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore. Art. 7. (Facoltà inerenti il soggiorno) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «prima della sua scadenza,» sono inserite le seguenti: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,»; b) al comma 4, le parole: «può essere sottoposto a rilievi segnaletici» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici». Art. 8. (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro». Art. 9. (Carta di soggiorno) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». Art. 10. (Coordinamento dei controlli di frontiera) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388». Art. 11. (Disposizioni contro le immigrazioni 1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: b) per procurare l'ingresso o la
permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per
la sua vita o la sua incolumità; 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona. 3-quater. Le circostanze attenuanti,
diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti. d) dopo il comma 9, sono aggiunti i
seguenti: 9-ter. Le navi della Marina militare,
ferme restando le competenze istituzionali in materia di
difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere
alle attività di cui al comma 9-bis. Art. 12. (Espulsione amministrativa) 1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal
seguente: 3-ter. Le disposizioni di cui al comma
3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in
carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è
immediatamente comunicato al questore. c) il comma 4 è sostituito dal
seguente: g) il comma 13 è sostituito dai seguenti: «13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. 13-bis. Nel caso di espulsione
disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di
reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato
per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto
reingresso sul territorio nazionale. h) il comma 14 è sostituito dal
seguente: Art. 13. (Esecuzione dell'espulsione) 1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal
seguente: 5-ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in
violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del
comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un
anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004. Art. 14. (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione 1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Della emissione del
provvedimento di custodia cautelare o della definitiva
sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di
uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data
tempestiva comunicazione al questore ed alla competente
autorità consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei
requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo
la cessazione del periodo di custodia cautelare o di
detenzione». Art. 15. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) 1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: «Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. 2. L'espulsione di cui al comma 1 è
eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile,
secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Art. 16. (Diritto di difesa) 1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: «Lo straniero» sono inserite le seguenti: «parte offesa ovvero» e dopo la parola: «richiesta» sono inserite le seguenti: «della parte offesa o». Art. 17. (Determinazione dei flussi di ingresso) 1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio»; b) al comma 1, secondo periodo, dopo
le parole: «quote riservate» sono inserite le seguenti: «ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere
inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchè»; «4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo». Art. 18. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo) 1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: «Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) - 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa
alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore
straniero; 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. Lo sportello unico per
l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al
centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il
centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via
telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito
INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli
eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza
che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro
trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
unico procede ai sensi del comma 5. 2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo». Art. 19. (Titoli di prelazione) 1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: «Art. 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. 2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata: a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato; b) all'inserimento lavorativo mirato
nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei
Paesi di origine; 3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico. 4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1». Art. 20. (Lavoro stagionale) 1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: «Art. 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3. 2. Lo sportello unico per
l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto
del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla
data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. ferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore stagionale, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro
in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di
lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne
verifichino le condizioni. Art. 21. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica». Art. 22. (Attività sportive) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera r)
è aggiunta la seguente: Art. 23. (Ricongiungimento familiare) 1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 8. Trascorsi novanta giorni dalla
richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto
di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione. Art. 24. (Permesso di soggiorno 1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: «In caso di separazione», sono inserite le seguenti: «In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e». Art. 25. (Minori affidati al compimento 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-ter. L'ente gestore dei progetti
deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento
del compimento della maggiore età del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito
il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste
dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato. Art. 26. (Accesso ai corsi delle università) 1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: «5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchè agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio». Art. 27. (Centri di accoglienza e accesso 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'accesso alle misure di
integrazione sociale è riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di
essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in
Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia»; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione». Art. 28. (Aggiornamenti normativi) 1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo» e le parole: «il pretore» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale in composizione monocratica». 2. All'articolo 25 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del
comma 5 è sostituito dal seguente: «Ai contributi di cui al
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli
stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza». Art. 29. (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole». Art. 30. (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari) 1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonchè di rilascio dei visti di ingresso. 2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. DISPOSIZIONI Art. 31. (Permesso di soggiorno 1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento». Art. 32. (Procedura semplificata) 1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato; b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1.
Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di
esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia,
essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla
definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel
territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei
seguenti casi: b) per verificare gli elementi su cui
si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano
immediatamente disponibili; 2. Il trattenimento deve sempre
essere disposto nei seguenti casi: b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento. 3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. 4. Per il trattenimento di cui al
comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui
all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e
assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque
consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso
sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti
di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6. 2. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di identificazione di cui
all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal
ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione
della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è
adottata entro i successivi tre giorni. Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura. 2. Entro due giorni dal ricevimento
dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che entro
trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata
entro i successivi tre giorni. Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) - 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione. 2. La Commissione nazionale ha
compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti
delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici
oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione
degli status concessi. Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) - 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 2. Il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario
dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non
superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni
singola iniziativa territoriale. a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse
finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies,
la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come
previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; 4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; b) creare una banca dati degli
interventi realizzati a livello locale in favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati; 6. Le spese di funzionamento e di
gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies. b) le assegnazioni annuali del Fondo
europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite
all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di
accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero
dell'economia e delle finanze; 2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003. Art. 33. (Dichiarazione di emersione di lavoro 1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità: a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia; b) l'indicazione delle generalità e
della nazionalità dei lavoratori occupati; 3. Ai fini della ricevibilità, alla
dichiarazione di emersione sono allegati: b) copia di impegno a stipulare con
il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il
contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dall'articolo 6 della presente legge; 4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia. 5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio
del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura -
ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi
per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste
dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del
permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di
cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo
accertamento da parte dell'organo competente della prova della
continuazione del rapporto e della regolarità della posizione
contributiva della manodopera occupata. La mancata
presentazione delle parti comporta l'archiviazione del
relativo procedimento. Capo III DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO Art. 34. (Norme transitorie e finali) 1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro. 2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità: a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche; b) assicurare la massima
interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o
in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche; 3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente. 4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo. Art. 35. (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere) 1. È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonchè delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
la determinazione del numero e delle competenze degli uffici
in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e
della polizia delle frontiere, nonchè la determinazione delle
piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della
Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 36. (Esperti della Polizia di Stato) 1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Art. 37. (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione) 1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di «Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione» sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonchè degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività. Art. 38. (Norma finanziaria) 1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 2. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per
l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02189l.htm
Via
il reato di immigrazione clandestina |