Comune di San Giovanni in Fiore
87055 - Provincia di Cosenza
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Regolamento della
CONSULTA COMUNALE DEGLI EMIGRATI SANGIOVANNESI NEL MONDO


(art. 33 Statuto del Comune di San Giovanni in Fiore:
“Il Comune istituisce la Consulta dell’Emigrazione quale strumento atto ad assicurare
un necessario collegamento tra i propri Emigrati e le istituzioni locali”)


Comune di San Giovanni in Fiore

PREFAZIONE

Il Presidente,
i consiglieri del Comune di San Giovanni in Fiore

Se in questo momento a Noi fosse possibile manifestare il nostro pensiero e ad un tratto rappresentarVi quanto nelle nostri menti si aggira, non so quali parole dovremmo immaginare per esporre il forte sentimento d’Italianità, o meglio di sangiovannesità che ha pervaso i nostri animi, accostandoci all’approvazione del Regolamento della Consulta degli Emigrati sangiovannesi residenti nel Mondo.
Per comprendere tale sentimento bisogna avere il cuore pieno di emigrazione, e per amarla, per capirla, ti deve scorrere nel sangue. E la sua forza sta nella capacità di riproporre il valore delle proprie origini.
La storia del nostro paese è legata alla vita dei propri cittadini, alla loro progettualità, alla loro dignità, al loro coraggio, alla forza di chi cerca il proprio corso di vita in altre regioni, in un continente diverso, in un luogo diverso, e che vive la propria Italianità posizionandola nella quotidianità, intrecciando da sempre passioni, speranze ed orgoglio.
L’emigrazione, intesa come un universo che tocca ognuno di Noi, passando attraverso una maggiore autoconsapevolezza del fenomeno migratorio, il superamento del trauma che ha accompagnato la dolorosa separazione dal luogo di origine, impone di ristabilire un rapporto tra la terra d’origine e i suoi cittadini residenti in tutto il Mondo, fondato sul riconoscimento della reciprocità dell’appartenersi oltre l’Oceano, oltre ogni altro confine.
L’autenticità di tale rapporto trova la sua consacrazione istituzionale più autorevole nell’approvazione del Regolamento che istituisce la Consulta, degli Emigrati sangiovannesi residenti nel Mondo.
Intendiamo fare, con l’istituzione della Consulta, una scelta storica di riconoscimento del bisogno di avere con i nostri concittadini legami e rapporti stretti e più intensi, dai quali poter trarre sviluppo economico e progresso civile.
L’importanza socio - economica di questo nuovo rapporto con i nostri emigrati va riconosciuta nelle sue diverse forme di impegno e di rappresentanza.
In particolare vi è con la Consulta la opportunità e la possibilità di incidere profondamente per costituire un grande ponte politico, economico e sociale tra San Giovanni in Fiore e gli Emigrati sangiovannesi residenti nel Mondo.
È una impostazione unica e di valore eccezionale per tutti Noi, per quelli che vivono in mezzo a noi e per quanti risiedono nei vari continenti, ma che per la prima volta riescono a diventare unità e partecipi nelle decisioni della politica locale per affrontare in un modo diverso e più incisivo le problematiche connesse all’emigrazione.


Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Franca Migliarese Caputi
Titolo I
Principi generali e finalità

Art. 1
(Finalità)

a) Il Comune di San Giovanni in Fiore, nel quadro degli indirizzi stabiliti nel proprio Statuto, opera per arginare il fenomeno dell’Emigrazione e nel contempo, in attuazione di una politica volta a rinsaldare i rapporti tra gli Emigrati e la terra di origine, avvia significative relazioni istituzionali legate a comuni tematiche di particolare interesse storico, sociale e culturale. Promuove, inoltre, forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela degli Emigrati e delle loro famiglie.

Art. 2
(Istituzione della Consulta Comunale dell’Emigrazione)
1. In attuazione a quanto espressamente statuito dall’art. 33 dello Statuto comunale e per il conseguimento delle finalità, di cui all’articolo precedente , è istituita la Consulta Comunale dell’Emigrazione con sede presso il Comune di San Giovanni in Fiore, che agisce nei limiti del presente regolamento.
2. La Consulta è organismo di rappresentanza democratica degli emigrati sangiovannesi residenti nel mondo. È organismo consultivo del Consiglio comunale e della Giunta ed è uno degli strumenti attraverso il quale il Consiglio e la Giunta sono informati delle condizioni e delle problematiche delle comunità degli emigrati residenti nel mondo.
Art. 3
(Composizione della Consulta)
1. La Consulta Comunale dell’Emigrazione è composta dai rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche, delle Associazioni degli Emigrati e dai Delegati delle aree di Emigrazione per come da norma statutaria.
Fanno parte della Consulta:
a) I Rappresentanti delle principali Associazioni degli Emigrati con sede a San Giovanni in Fiore per un massimo di tre componenti;
b) I Rappresentanti delle principali Associazioni degli Emigrati con sede all’Estero per un massimo di tre componenti, uno per area di Emigrazione;
c) Tre Rappresentanti del Consiglio Comunale (di cui uno in rappresentanza della minoranza);
d) Un delegato indicato dai Sindacati esistenti sul territorio di San Giovanni in Fiore.
e) Un delegato indicato dalle Associazioni dei Commercianti esistenti sul territorio di San Giovanni in Fiore, costituite nei modi e termini di legge.

Sono membri di diritto della Consulta:

a) il Presidente della Giunta Regionale della Calabria o suo delegato;
b) il Presidente della Provincia di Cosenza o suo delegato;
c) il Presidente della Comunità Montana Silana o suo delegato;
d) il Sindaco di San Giovanni in Fiore o un suo delegato;
e) il Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni in Fiore;
f) l’Assessore alla Cultura o suo delegato;
g) l’Assessore alle Politiche Sociali, o un suo delegato;
h) il Presidente della Commissione Consiliare Permanente “Politiche Sociali” del Consiglio Comunale;
i) il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Calabria o un suo delegato;
j) il Presidente del Centro Studi Gioachimiti o un suo delegato.

Titolo II
Composizione e funzionamento della Consulta

Art. 4
(Costituzione)
1. Le designazioni e le nomine dei componenti la Consulta sono effettuate all’inizio di ogni legislatura comunale.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, le Associazioni degli Emigrati con sede a San Giovanni in Fiore e con sede all’estero, legalmente costituite e riconosciute da almeno due anni, determinano, avuto riguardo alla consistenza numerica degli aderenti e alla capacità organizzativa, i delegati in seno alla Consulta.
3. Ciascuna Associazione potrà essere rappresentata da un solo componente.
4. Il Consiglio Comunale sarà rappresentato da due consiglieri comunali di maggioranza e da un consigliere comunale di minoranza. La nomina dei consiglieri avviene a scrutinio segreto e con voto limitato. Vengono proclamati eletti i consiglieri più votati. A parità di voti viene eletto il consigliere più anziano per età.
5. Entro 30 giorni dalla emanazione dei decreti di nomina, il Presidente del Consiglio Comunale insedia la Consulta.

Art. 5
(Competenza della Consulta)

1) La Consulta esercita funzioni consultive e propositive rispetto all’attività dell’Amministrazione Comunale al fine di assicurare, in conformità con gli altri interessi di volta in volta emergenti, la più efficace integrazione degli Emigrati residenti nel territorio comunale.
2) È in ogni caso interdetto alla Consulta esercitare direttamente attività di erogazione di servizi pubblici.
3) Una volta all’anno l’Amministrazione mette a disposizione degli Emigrati sangiovannesi un locale adeguato perché possa essere svolto, sotto la direzione del Presidente della Consulta e con la partecipazione del Sindaco, un forum locale sullo stato dell’Emigrazione a San Giovanni in Fiore.
Art. 6
(Sedute della Consulta)

1. Le sedute della Consulta sono:

a) Valide se presenti la maggioranza dei componenti;
b) Pubbliche;

2. L’Ordine del giorno con i punti in discussione e le successive deliberazioni sono trasmesse per conoscenza al Segretario Generale del Comune di San Giovanni in fiore, e ai Capigruppo Consiliari.
Art. 7
(Compiti della Consulta)

1. La Consulta, che deve essere convocata almeno due volte all’anno:

a) studia il fenomeno migratorio nelle sue cause e negli effetti che esso determina nella vita sociale del territorio sangiovannese, nelle condizioni di vita e di lavoro degli Emigrati e delle loro famiglie;
b) esprime pareri consultivi e formula proposte agli organi comunali in materia di Emigrazione sui problemi connessi alla programmazione e su quanto può interessare l’occupazione e l’istituzione di adeguati servizi sociali;
c) predispone un’indagine sulla Emigrazione sangiovannese per stabilire le cause, l’entità, le localizzazioni, le condizioni di vita e di lavoro degli Emigrati sangiovannesi;
d) promuove e, se del caso, organizza iniziative pubbliche di natura culturale e ricreativa aventi ad oggetto il tema dell’Emigrazione, quali seminari, dibattiti, forum, feste e similari incontri. L’esercizio di tale compito è svolto previo assenso del competente Dirigente comunale e nel rispetto del vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi e del vigente regolamento di contabilità comunale.
e) avanza proposte per l’effettivo esercizio dei diritti civili e politici degli Emigrati;
f) segnala particolari carenze nel settore dell’assistenza nella fase di espatrio e di rimpatrio degli Emigrati e delle loro famiglie, specie se residenti a San Giovanni in Fiore;
g) raccoglie le informazioni e la legislazione nazionale, regionale e provinciale riguardanti l’Emigrazione e ne dà notizia alle associazioni ed alla stampa;
h) mantiene rapporti con le consulte degli altri comuni e degli altri enti.

2. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà fare partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni e/o enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.
Art. 8
(Principio di Collaborazione)

1. L’attività della Consulta non può in alcun modo contrastare con il presente Regolamento, con la Legge, con lo Statuto comunale e con il Regolamento comunale. Dovrà essere svolta secondo probità e onestà, in piena collaborazione con l’attività dell’amministrazione comunale.
Art. 9
(Organismi della Consulta)

1. La Consulta opera attraverso i seguenti due organismi:
a) - il Consiglio, composto ai sensi dell’art. 10;
b) - il Presidente e il Vice Presidente, eletti all’interno del Consiglio della Consulta ai sensi dell’art. 12;
I suddetti organismi restano in carica per la durata della legislatura comunale e cessano contestualmente le proprie funzioni al momento dell’insediamento di quelli che vi subentrano.


Art. 10
(Il Consiglio della Consulta)

1. Il Consiglio della Consulta è composto da ventuno membri.
2. Il Consiglio della Consulta è l’organismo titolare delle funzioni attribuite dal presente regolamento alla Consulta.
3. Spetta al Consiglio della Consulta, rappresentando le istanze delle diverse componenti emigrate esistenti nella società sangiovannese, eleggere il Presidente.
4. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio, si procede alla loro sostituzione. In mancanza di tale sostituzione il Consiglio della Consulta si intende regolarmente costituito qualora lo stesso risulti composto da almeno dodici membri. Al di sotto di questa soglia la Consulta è sciolta sino al rinnovo degli organi comunali.

Art. 11
(Diritti e doveri del Presidente)

1. Il Presidente presiede e coordina i lavori del Consiglio della Consulta.
2. Convoca il Consiglio della Consulta definendo gli ordini del giorno.
3. Il Presidente esprime il parere della Consulta dell’Emigrazione per le materie di esclusiva competenza della Consulta stessa.
4. In caso di legittimo impedimento del Presidente, la Consulta è rappresentata dal Vicepresidente.
5. Il Presidente, inoltre, qualora partecipi a convegni, seminari, pubblici confronti ed altre similari iniziative nella sua veste istituzionale, ha il dovere di esprimersi in nome e per conto della Consulta.
6. Il Presidente è, altresì, tenuto al rispetto delle norme contenute nel Regolamento della Consulta e risponde della tutela dei beni e della gestione delle risorse che l’Amministrazione Comunale gli abbia eventualmente messo a disposizione per l’esercizio dei compiti di cui all’art. 5.


Art. 12
(Elezione e decadenza del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Consiglio della Consulta nella sua prima seduta elegge il Presidente e il Vice Presidente. L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri del consiglio nei primi due scrutini, ed a maggioranza assoluta negli scrutini successivi. Ove nella prima adunanza non si pervenisse all’elezione del Presidente il Consiglio della Consulta è convocato entro otto giorni per procedere a nuove votazioni.
2. L’elezione del Vice Presidente avviene a votazione unica con voto limitato a una sola preferenza. Viene eletto Vice Presidente il consigliere più votato. A parità di voti viene eletto il consigliere più anziano per età.
3. Il Presidente decade, oltre che per la naturale scadenza del mandato elettivo della Consulta, a seguito di una votazione di sfiducia del Consiglio votata dai due terzi dei suoi membri. A tal fine, deve essere inoltrata al Sindaco un’apposita e motivata istanza, sottoscritta da almeno dodici membri del Consiglio. Il Sindaco dispone che il Dirigente del Settore Servizi Sociali convochi una seduta straordinaria del Consiglio della Consulta e che ne assuma la presidenza senza diritto di voto per provvedere all’effettuazione di nuove elezioni del Presidente, secondo le modalità indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le dimissioni del Presidente in corso di mandato o la sua decadenza a seguito di mozione di sfiducia, comportano l’esigenza, una volta che sia stato eventualmente reintegrato il Consiglio mediante il procedimento di surroga, di nuove elezioni ai sensi del presente regolamento.

Articolo 13
(Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o temporanea indisponibilità.

Art. 14
(Delegazione degli Emigrati)

1. Le principali Associazioni degli Emigrati con sede all’Estero eleggono, in rappresentanza degli Emigrati non residenti o residenti a San Giovanni in Fiore, tre membri del Consiglio della Consulta provenienti dalle seguenti Aree geografiche:

a) Canada e/o Stati Uniti
b) America meridionale e/o Australia.
c) Paesi Europei e resto del Mondo

2. Essi vengono designati dalle Associazioni nel rispetto e nella valutazione di tutte le proposte di candidatura.

3. In caso di legittimo impedimento a partecipare alle sedute della Consulta, i componenti possono farsi sostituire da un loro delegato munito di apposita delega scritta.

Art. 15
(Dimissioni dalla carica di consigliere)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vengono presentate per iscritto al Presidente della Consulta. Le stesse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2. Le Associazioni degli Emigrati o gli Enti di cui all’art. 3 del presente Regolamento, designano i sostituti.
3. Entro e non oltre il quindicesimo giorno dalle avvenute dimissioni, il Consiglio della Consulta deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, nominando il subentrante.


Art. 16
(Rapporti con il Settore Servizi Sociali)

1. Le relazioni fra la Consulta e gli Uffici comunali sono di norma svolte tramite il Settore Servizi Sociali e sono direttamente gestite dal suo Presidente o sostituto vicario ai sensi dell’art. 11, comma 2.

Art. 17
(Rapporti con le Associazioni)

1. Al fine di favorire una costruttiva relazione con le associazioni di promozione sociale e culturale e di volontariato che nel territorio comunale svolgono attività a favore della promozione e diffusione di una cultura della solidarietà, della pace, dell’integrazione, della tradizione e della storia, la Consulta convoca, indicativamente a cadenza trimestrale, incontri con tutte le associazioni impegnate nell’attività di cui sopra.

Art. 18
(Servizio di Segreteria)

1. Su richiesta del Presidente della Consulta, il Dirigente del Settore Servizi Sociali è tenuto a mettere a disposizione degli organismi della Consulta gli operatori del Settore Servizi Sociali per svolgere le occorrenti attività di segreteria.

Art. 19
(Natura giuridica dei pareri della Consulta)

1. I pareri espressi dalla Consulta hanno natura consultiva e non vincolante rispetto alla decisione dei competenti Organismi Comunale.


Art. 20
(Esercizio di altri compiti)

1. Il compito di promuovere e, se del caso, gestire iniziative pubbliche di natura culturale e ricreativa aventi ad oggetto il tema dell’Emigrazione, quali seminari, dibattiti, forum, feste e similari incontri, previste all’art. 7, comma 1, lett. “d”, sono svolti dalla Consulta nell’ambito delle risorse economiche che l’Amministrazione Comunale destina a tale scopo.

Titolo III
Disposizioni finali

Art. 21
(Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali ed entra in vigore non appena diventa esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Tutte le cariche nell’ambito degli organismi della Consulta non danno luogo ad alcun compenso.

Art. 22
(Norma transitoria)

1. Tutti i casi non previsti dal presente Regolamento sono disciplinati dalle norme di legge vigenti in materia.

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