Comune
di San Giovanni in Fiore
87055 - Provincia di Cosenza
* * * * * *
Regolamento della
CONSULTA COMUNALE DEGLI EMIGRATI SANGIOVANNESI NEL MONDO
(art. 33 Statuto del Comune di San Giovanni in Fiore:
“Il Comune istituisce la Consulta dell’Emigrazione quale
strumento atto ad assicurare
un necessario collegamento tra i propri Emigrati e le
istituzioni locali”)
Comune di San Giovanni in Fiore
PREFAZIONE
Il
Presidente,
i consiglieri del Comune di San Giovanni in Fiore
Se
in questo momento a Noi fosse possibile manifestare il
nostro pensiero e ad un tratto rappresentarVi quanto nelle
nostri menti si aggira, non so quali parole dovremmo
immaginare per esporre il forte sentimento d’Italianità, o
meglio di sangiovannesità che ha pervaso i nostri animi,
accostandoci all’approvazione del Regolamento della Consulta
degli Emigrati sangiovannesi residenti nel Mondo.
Per comprendere tale sentimento bisogna avere il cuore pieno
di emigrazione, e per amarla, per capirla, ti deve scorrere
nel sangue. E la sua forza sta nella capacità di riproporre
il valore delle proprie origini.
La storia del nostro paese è legata alla vita dei propri
cittadini, alla loro progettualità, alla loro dignità, al
loro coraggio, alla forza di chi cerca il proprio corso di
vita in altre regioni, in un continente diverso, in un luogo
diverso, e che vive la propria Italianità posizionandola
nella quotidianità, intrecciando da sempre passioni,
speranze ed orgoglio.
L’emigrazione, intesa come un universo che tocca ognuno di
Noi, passando attraverso una maggiore autoconsapevolezza del
fenomeno migratorio, il superamento del trauma che ha
accompagnato la dolorosa separazione dal luogo di origine,
impone di ristabilire un rapporto tra la terra d’origine e i
suoi cittadini residenti in tutto il Mondo, fondato sul
riconoscimento della reciprocità dell’appartenersi oltre
l’Oceano, oltre ogni altro confine.
L’autenticità di tale rapporto trova la sua consacrazione
istituzionale più autorevole nell’approvazione del
Regolamento che istituisce la Consulta, degli Emigrati
sangiovannesi residenti nel Mondo.
Intendiamo fare, con l’istituzione della Consulta, una
scelta storica di riconoscimento del bisogno di avere con i
nostri concittadini legami e rapporti stretti e più intensi,
dai quali poter trarre sviluppo economico e progresso
civile.
L’importanza socio - economica di questo nuovo rapporto con
i nostri emigrati va riconosciuta nelle sue diverse forme di
impegno e di rappresentanza.
In particolare vi è con la Consulta la opportunità e la
possibilità di incidere profondamente per costituire un
grande ponte politico, economico e sociale tra San Giovanni
in Fiore e gli Emigrati sangiovannesi residenti nel Mondo.
È una impostazione unica e di valore eccezionale per tutti
Noi, per quelli che vivono in mezzo a noi e per quanti
risiedono nei vari continenti, ma che per la prima volta
riescono a diventare unità e partecipi nelle decisioni della
politica locale per affrontare in un modo diverso e più
incisivo le problematiche connesse all’emigrazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Franca Migliarese Caputi
Titolo I
Principi generali e finalità
Art.
1
(Finalità)
a)
Il Comune di San Giovanni in Fiore, nel quadro degli
indirizzi stabiliti nel proprio Statuto, opera per arginare
il fenomeno dell’Emigrazione e nel contempo, in attuazione
di una politica volta a rinsaldare i rapporti tra gli
Emigrati e la terra di origine, avvia significative
relazioni istituzionali legate a comuni tematiche di
particolare interesse storico, sociale e culturale.
Promuove, inoltre, forme di partecipazione, di solidarietà e
di tutela degli Emigrati e delle loro famiglie.
Art.
2
(Istituzione della Consulta Comunale dell’Emigrazione)
1. In attuazione a quanto espressamente statuito dall’art.
33 dello Statuto comunale e per il conseguimento delle
finalità, di cui all’articolo precedente , è istituita la
Consulta Comunale dell’Emigrazione con sede presso il Comune
di San Giovanni in Fiore, che agisce nei limiti del presente
regolamento.
2. La Consulta è organismo di rappresentanza democratica
degli emigrati sangiovannesi residenti nel mondo. È
organismo consultivo del Consiglio comunale e della Giunta
ed è uno degli strumenti attraverso il quale il Consiglio e
la Giunta sono informati delle condizioni e delle
problematiche delle comunità degli emigrati residenti nel
mondo.
Art. 3
(Composizione della Consulta)
1. La Consulta Comunale dell’Emigrazione è composta dai
rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche,
delle Associazioni degli Emigrati e dai Delegati delle aree
di Emigrazione per come da norma statutaria.
Fanno parte della Consulta:
a) I Rappresentanti delle principali Associazioni degli
Emigrati con sede a San Giovanni in Fiore per un massimo di
tre componenti;
b) I Rappresentanti delle principali Associazioni degli
Emigrati con sede all’Estero per un massimo di tre
componenti, uno per area di Emigrazione;
c) Tre Rappresentanti del Consiglio Comunale (di cui uno in
rappresentanza della minoranza);
d) Un delegato indicato dai Sindacati esistenti sul
territorio di San Giovanni in Fiore.
e) Un delegato indicato dalle Associazioni dei Commercianti
esistenti sul territorio di San Giovanni in Fiore,
costituite nei modi e termini di legge.
Sono
membri di diritto della Consulta:
a)
il Presidente della Giunta Regionale della Calabria o suo
delegato;
b) il Presidente della Provincia di Cosenza o suo delegato;
c) il Presidente della Comunità Montana Silana o suo
delegato;
d) il Sindaco di San Giovanni in Fiore o un suo delegato;
e) il Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni in
Fiore;
f) l’Assessore alla Cultura o suo delegato;
g) l’Assessore alle Politiche Sociali, o un suo delegato;
h) il Presidente della Commissione Consiliare Permanente
“Politiche Sociali” del Consiglio Comunale;
i) il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della
Calabria o un suo delegato;
j) il Presidente del Centro Studi Gioachimiti o un suo
delegato.
Titolo
II
Composizione e funzionamento della Consulta
Art.
4
(Costituzione)
1. Le designazioni e le nomine dei componenti la Consulta
sono effettuate all’inizio di ogni legislatura comunale.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed
entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, su richiesta
del Presidente del Consiglio Comunale, le Associazioni degli
Emigrati con sede a San Giovanni in Fiore e con sede
all’estero, legalmente costituite e riconosciute da almeno
due anni, determinano, avuto riguardo alla consistenza
numerica degli aderenti e alla capacità organizzativa, i
delegati in seno alla Consulta.
3. Ciascuna Associazione potrà essere rappresentata da un
solo componente.
4. Il Consiglio Comunale sarà rappresentato da due
consiglieri comunali di maggioranza e da un consigliere
comunale di minoranza. La nomina dei consiglieri avviene a
scrutinio segreto e con voto limitato. Vengono proclamati
eletti i consiglieri più votati. A parità di voti viene
eletto il consigliere più anziano per età.
5. Entro 30 giorni dalla emanazione dei decreti di nomina,
il Presidente del Consiglio Comunale insedia la Consulta.
Art.
5
(Competenza della Consulta)
1)
La Consulta esercita funzioni consultive e propositive
rispetto all’attività dell’Amministrazione Comunale al fine
di assicurare, in conformità con gli altri interessi di
volta in volta emergenti, la più efficace integrazione degli
Emigrati residenti nel territorio comunale.
2) È in ogni caso interdetto alla Consulta esercitare
direttamente attività di erogazione di servizi pubblici.
3) Una volta all’anno l’Amministrazione mette a disposizione
degli Emigrati sangiovannesi un locale adeguato perché possa
essere svolto, sotto la direzione del Presidente della
Consulta e con la partecipazione del Sindaco, un forum
locale sullo stato dell’Emigrazione a San Giovanni in Fiore.
Art. 6
(Sedute della Consulta)
1.
Le sedute della Consulta sono:
a)
Valide se presenti la maggioranza dei componenti;
b) Pubbliche;
2.
L’Ordine del giorno con i punti in discussione e le
successive deliberazioni sono trasmesse per conoscenza al
Segretario Generale del Comune di San Giovanni in fiore, e
ai Capigruppo Consiliari.
Art. 7
(Compiti della Consulta)
1.
La Consulta, che deve essere convocata almeno due volte
all’anno:
a)
studia il fenomeno migratorio nelle sue cause e negli
effetti che esso determina nella vita sociale del territorio
sangiovannese, nelle condizioni di vita e di lavoro degli
Emigrati e delle loro famiglie;
b) esprime pareri consultivi e formula proposte agli organi
comunali in materia di Emigrazione sui problemi connessi
alla programmazione e su quanto può interessare
l’occupazione e l’istituzione di adeguati servizi sociali;
c) predispone un’indagine sulla Emigrazione sangiovannese
per stabilire le cause, l’entità, le localizzazioni, le
condizioni di vita e di lavoro degli Emigrati sangiovannesi;
d) promuove e, se del caso, organizza iniziative pubbliche
di natura culturale e ricreativa aventi ad oggetto il tema
dell’Emigrazione, quali seminari, dibattiti, forum, feste e
similari incontri. L’esercizio di tale compito è svolto
previo assenso del competente Dirigente comunale e nel
rispetto del vigente regolamento comunale degli uffici e dei
servizi e del vigente regolamento di contabilità comunale.
e) avanza proposte per l’effettivo esercizio dei diritti
civili e politici degli Emigrati;
f) segnala particolari carenze nel settore dell’assistenza
nella fase di espatrio e di rimpatrio degli Emigrati e delle
loro famiglie, specie se residenti a San Giovanni in Fiore;
g) raccoglie le informazioni e la legislazione nazionale,
regionale e provinciale riguardanti l’Emigrazione e ne dà
notizia alle associazioni ed alla stampa;
h) mantiene rapporti con le consulte degli altri comuni e
degli altri enti.
2.
Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà fare
partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di
amministrazioni e/o enti interessati agli argomenti posti in
esame, senza diritto di voto.
Art. 8
(Principio di Collaborazione)
1.
L’attività della Consulta non può in alcun modo contrastare
con il presente Regolamento, con la Legge, con lo Statuto
comunale e con il Regolamento comunale. Dovrà essere svolta
secondo probità e onestà, in piena collaborazione con
l’attività dell’amministrazione comunale.
Art. 9
(Organismi della Consulta)
1.
La Consulta opera attraverso i seguenti due organismi:
a) - il Consiglio, composto ai sensi dell’art. 10;
b) - il Presidente e il Vice Presidente, eletti all’interno
del Consiglio della Consulta ai sensi dell’art. 12;
I suddetti organismi restano in carica per la durata della
legislatura comunale e cessano contestualmente le proprie
funzioni al momento dell’insediamento di quelli che vi
subentrano.
Art. 10
(Il Consiglio della Consulta)
1.
Il Consiglio della Consulta è composto da ventuno membri.
2. Il Consiglio della Consulta è l’organismo titolare delle
funzioni attribuite dal presente regolamento alla Consulta.
3. Spetta al Consiglio della Consulta, rappresentando le
istanze delle diverse componenti emigrate esistenti nella
società sangiovannese, eleggere il Presidente.
4. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio,
si procede alla loro sostituzione. In mancanza di tale
sostituzione il Consiglio della Consulta si intende
regolarmente costituito qualora lo stesso risulti composto
da almeno dodici membri. Al di sotto di questa soglia la
Consulta è sciolta sino al rinnovo degli organi comunali.
Art.
11
(Diritti e doveri del Presidente)
1.
Il Presidente presiede e coordina i lavori del Consiglio
della Consulta.
2. Convoca il Consiglio della Consulta definendo gli ordini
del giorno.
3. Il Presidente esprime il parere della Consulta
dell’Emigrazione per le materie di esclusiva competenza
della Consulta stessa.
4. In caso di legittimo impedimento del Presidente, la
Consulta è rappresentata dal Vicepresidente.
5. Il Presidente, inoltre, qualora partecipi a convegni,
seminari, pubblici confronti ed altre similari iniziative
nella sua veste istituzionale, ha il dovere di esprimersi in
nome e per conto della Consulta.
6. Il Presidente è, altresì, tenuto al rispetto delle norme
contenute nel Regolamento della Consulta e risponde della
tutela dei beni e della gestione delle risorse che
l’Amministrazione Comunale gli abbia eventualmente messo a
disposizione per l’esercizio dei compiti di cui all’art. 5.
Art. 12
(Elezione e decadenza del Presidente e del Vice Presidente)
1.
Il Consiglio della Consulta nella sua prima seduta elegge il
Presidente e il Vice Presidente. L’elezione del Presidente
avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi
dei voti dei membri del consiglio nei primi due scrutini, ed
a maggioranza assoluta negli scrutini successivi. Ove nella
prima adunanza non si pervenisse all’elezione del Presidente
il Consiglio della Consulta è convocato entro otto giorni
per procedere a nuove votazioni.
2. L’elezione del Vice Presidente avviene a votazione unica
con voto limitato a una sola preferenza. Viene eletto Vice
Presidente il consigliere più votato. A parità di voti viene
eletto il consigliere più anziano per età.
3. Il Presidente decade, oltre che per la naturale scadenza
del mandato elettivo della Consulta, a seguito di una
votazione di sfiducia del Consiglio votata dai due terzi dei
suoi membri. A tal fine, deve essere inoltrata al Sindaco
un’apposita e motivata istanza, sottoscritta da almeno
dodici membri del Consiglio. Il Sindaco dispone che il
Dirigente del Settore Servizi Sociali convochi una seduta
straordinaria del Consiglio della Consulta e che ne assuma
la presidenza senza diritto di voto per provvedere
all’effettuazione di nuove elezioni del Presidente, secondo
le modalità indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le dimissioni del Presidente in corso di mandato o la sua
decadenza a seguito di mozione di sfiducia, comportano
l’esigenza, una volta che sia stato eventualmente
reintegrato il Consiglio mediante il procedimento di
surroga, di nuove elezioni ai sensi del presente
regolamento.
Articolo
13
(Il Vice Presidente)
1.
Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente e
lo sostituisce in caso di sua assenza o temporanea
indisponibilità.
Art.
14
(Delegazione degli Emigrati)
1.
Le principali Associazioni degli Emigrati con sede
all’Estero eleggono, in rappresentanza degli Emigrati non
residenti o residenti a San Giovanni in Fiore, tre membri
del Consiglio della Consulta provenienti dalle seguenti Aree
geografiche:
a)
Canada e/o Stati Uniti
b) America meridionale e/o Australia.
c) Paesi Europei e resto del Mondo
2.
Essi vengono designati dalle Associazioni nel rispetto e
nella valutazione di tutte le proposte di candidatura.
3.
In caso di legittimo impedimento a partecipare alle sedute
della Consulta, i componenti possono farsi sostituire da un
loro delegato munito di apposita delega scritta.
Art.
15
(Dimissioni dalla carica di consigliere)
1.
Le dimissioni dalla carica di consigliere vengono presentate
per iscritto al Presidente della Consulta. Le stesse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci.
2. Le Associazioni degli Emigrati o gli Enti di cui all’art.
3 del presente Regolamento, designano i sostituti.
3. Entro e non oltre il quindicesimo giorno dalle avvenute
dimissioni, il Consiglio della Consulta deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, nominando il
subentrante.
Art. 16
(Rapporti con il Settore Servizi Sociali)
1.
Le relazioni fra la Consulta e gli Uffici comunali sono di
norma svolte tramite il Settore Servizi Sociali e sono
direttamente gestite dal suo Presidente o sostituto vicario
ai sensi dell’art. 11, comma 2.
Art.
17
(Rapporti con le Associazioni)
1.
Al fine di favorire una costruttiva relazione con le
associazioni di promozione sociale e culturale e di
volontariato che nel territorio comunale svolgono attività a
favore della promozione e diffusione di una cultura della
solidarietà, della pace, dell’integrazione, della tradizione
e della storia, la Consulta convoca, indicativamente a
cadenza trimestrale, incontri con tutte le associazioni
impegnate nell’attività di cui sopra.
Art.
18
(Servizio di Segreteria)
1.
Su richiesta del Presidente della Consulta, il Dirigente del
Settore Servizi Sociali è tenuto a mettere a disposizione
degli organismi della Consulta gli operatori del Settore
Servizi Sociali per svolgere le occorrenti attività di
segreteria.
Art.
19
(Natura giuridica dei pareri della Consulta)
1.
I pareri espressi dalla Consulta hanno natura consultiva e
non vincolante rispetto alla decisione dei competenti
Organismi Comunale.
Art. 20
(Esercizio di altri compiti)
1.
Il compito di promuovere e, se del caso, gestire iniziative
pubbliche di natura culturale e ricreativa aventi ad oggetto
il tema dell’Emigrazione, quali seminari, dibattiti, forum,
feste e similari incontri, previste all’art. 7, comma 1,
lett. “d”, sono svolti dalla Consulta nell’ambito delle
risorse economiche che l’Amministrazione Comunale destina a
tale scopo.
Titolo
III
Disposizioni finali
Art.
21
(Entrata in vigore del regolamento)
1.
Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio
Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei consiglieri comunali ed entra in vigore non appena
diventa esecutiva la deliberazione con la quale è stato
approvato.
2. Tutte le cariche nell’ambito degli organismi della
Consulta non danno luogo ad alcun compenso.
Art.
22
(Norma transitoria)
1.
Tutti i casi non previsti dal presente Regolamento sono
disciplinati dalle norme di legge vigenti in materia.
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